Art. 8
Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto dei suoi strumenti di capitale.
3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall’acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente creditizio una partecipazione qualificata ai sensi dell’, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS n. 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:
a)
l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e
b)
la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.
Storico versioni
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