Art. 36
Elementi esclusi dal grandfathering degli strumenti di capitale che non costituiscono aiuti di Stato per gli elementi del capitale primario di classe 1 o del capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri ai fini dell’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Elementi esclusi dal grandfathering degli strumenti di capitale che non costituiscono aiuti di Stato per gli elementi del capitale primario di classe 1 o del capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri ai fini dell’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Se si accorda agli strumenti di fondi propri il trattamento di cui all’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021, gli strumenti possono essere trattati in tal modo integralmente o parzialmente. Eventuali trattamenti di questo tipo non hanno alcun effetto sul calcolo del limite di cui all’articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 2, di detto regolamento.
3. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 4, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 3, di detto regolamento.
Storico versioni
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