Art. 35 · Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell’articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 35

Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell’articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell’articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Gli aggiustamenti agli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi dell’articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono applicati conformemente ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri derivano dagli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere a), b), e c), della direttiva 2006/48/CE, gli aggiustamenti sono effettuati in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1. 3.   In casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati alla totalità degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da a) a c) bis, della direttiva 2006/48/CE, tenendo conto dell’articolo 154 di tale direttiva, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1. 4.   Se l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1. 5.   In casi diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati agli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere da d) a h) o all’importo totale dei fondi propri della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale di classe 2. 6.   Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. 7.   Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 e del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.
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