Art. 3
Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’importo degli oneri prevedibili di cui tener conto comprende i seguenti elementi:
a)
l’importo delle imposte;
b)
l’importo connesso a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento per la segnalazione che probabilmente riducono gli utili dell’ente e per i quali l’autorità competente non riscontra che sono state effettuate tutte le rettifiche di valore necessarie, come le rettifiche di valore supplementari di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013, o i necessari accantonamenti.
2. Gli oneri prevedibili che non sono già stati inclusi nel conto profitti e perdite sono assegnati al periodo intermedio durante il quale sono stati sostenuti, in modo che a ciascun periodo intermedio corrisponda un importo ragionevole di tali oneri. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse agli oneri prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
Storico versioni
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