Art. 29 · Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 e dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell’articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 29

Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 e dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell’articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 e dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell’articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Un ente presenta una domanda di autorizzazione all’autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2. 2.   La domanda può includere un piano per svolgere, in un periodo limitato di tempo, le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per diversi strumenti di capitale. 3.   Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi, le autorità competenti possono fornire un’autorizzazione preventiva, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, alle azioni di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato. a) Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, tale importo non supera il minore dei seguenti importi: 1) il 3 % dell’importo dell’emissione in questione; 2) il 10 % dell’importo del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva. b) Per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2, l’importo predeterminato non supera il minore dei seguenti importi: 1) il 10 % dell’importo dell’emissione in questione; 2) oppure il 3 % dell’importo totale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 in essere, a seconda dei casi. 4.   Le autorità competenti possono anche concedere anticipatamente la propria autorizzazione a svolgere le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli strumenti di fondi propri interessati sono trasferiti ai dipendenti dell’ente come parte della loro remunerazione. Gli enti informano le autorità competenti qualora strumenti di fondi propri vengano acquistati a tali scopi e deducono tali strumenti dai fondi propri sulla base di un approccio di deduzione corrispondente per il periodo in cui essi sono detenuti dall’ente. Una deduzione su una base corrispondente non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno. 5.   Un’autorità competente può concedere anticipatamente la propria autorizzazione, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, a svolgere un’azione di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato, se l’importo degli strumenti di fondi propri da rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare non è rilevante in relazione all’importo in essere della corrispondente emissione dopo che si sia verificato il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto. 6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
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