Art. 28
Procedura e dati da fornire per la richiesta di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Procedura e dati da fornire per la richiesta di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non sono annunciati ai possessori degli strumenti prima che l’ente abbia ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente.
2. Se si prevede che i riacquisti integrali o parziali e i rimborsi abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente, l’ente deduce gli importi corrispondenti da riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare dagli elementi corrispondenti dei fondi propri prima che abbiano luogo gli effettivi riacquisti integrali o parziali e i rimborsi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l’ente annuncia pubblicamente l’intenzione di riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare uno strumento di fondi propri.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:241:oj#art-28