Art. 26
Significato di «oneroso sotto il profilo operativo» di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Significato di «oneroso sotto il profilo operativo» di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per oneroso sotto il profilo operativo si intendono le situazioni in cui l’applicazione di metodi look-through per le partecipazioni di capitale in soggetti del settore finanziario su base continuativa è ingiustificata, secondo la valutazione delle autorità competenti. Nella loro valutazione della natura di situazioni onerose sotto il profilo operativo, le autorità competenti tengono conto della bassa rilevanza e del breve periodo di detenzione di tali posizioni. Nel caso di periodi di detenzione di breve durata, è necessario che l’ente dimostri la forte liquidità dell’indice.
2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che una posizione sia di bassa rilevanza se si soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
la singola esposizione netta derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through non supera il 2 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
l’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici prima del look-through non supera il 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
la somma dell’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through e di ogni altra partecipazione che venga dedotta ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 non supera il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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