Art. 24
Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e dell’articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e dell’articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Se l’ente o un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emette uno strumento di capitale sottoscritto da una società veicolo, lo strumento di capitale non è contabilizzato, al livello dell’ente o del suddetto soggetto, quale capitale di qualità superiore alla qualità minima del capitale emesso a favore della società veicolo e del capitale emesso a favore di terzi dalla società veicolo. Tale requisito si applica al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
2. I diritti dei possessori degli strumenti emessi dalla società veicolo non sono più favorevoli del caso in cui lo strumento sia emesso direttamente dall’ente o da un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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