Art. 21 · Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 21

Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   La svalutazione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 che comprendono un simile meccanismo di svalutazione e un livello di attivazione identico. 2.   Perché la svalutazione sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto; b) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’ente ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; c) qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’ente conformemente alle restrizioni di cui alle lettere da d) a f) senza che l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche; d) la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti aggiuntivi di classe 1 simili che sono stati svalutati; e) l’importo massimo da attribuire alla somma della rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’ente moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo l’importo determinato al punto 1) per l’importo determinato al punto 2): 1) la somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dell’ente che sono stati soggetti a una svalutazione; 2) il capitale totale di classe 1 dell’ente; f) la somma delle rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l’ammontare massimo distribuibile di cui all’articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quale recepita nella legislazione o regolamentazione nazionale. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera e), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.
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