Art. 20 · Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 20

Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato. 2.   Gli incentivi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti forme: a) un’opzione call associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa; b) un’opzione call associata all’obbligo o all’opzione, per l’investitore, di convertire lo strumento in uno strumento di capitale primario di classe 1 in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa; c) un’opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap; d) un’opzione call associata al futuro incremento dell’importo di rimborso; e) un’opzione di ricommercializzazione associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo strumento non sia oggetto di ricommercializzazione; f) la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà soggetto a call.
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