Art. 2 · Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 2

Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   L’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 2.   Se l’organo di amministrazione dell’ente adotta formalmente o propone una decisione all’organismo competente dell’ente in merito all’importo dei dividendi da distribuire, tale importo è dedotto dagli utili di periodo o di fine esercizio corrispondenti. 3.   Quando si distribuiscono dividendi intermedi, l’importo residuo degli utili di periodo derivante dal calcolo di cui al paragrafo 2, che deve essere aggiunto agli elementi del capitale primario di classe 1, è ridotto, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 4, dell’importo di qualsiasi dividendo che si prevede sarà distribuito da quegli utili di periodo residui e versato con i dividendi finali per l’esercizio finanziario completo. 4.   Prima che l’organo di amministrazione adotti formalmente o proponga una decisione all’organo competente in merito alla distribuzione dei dividendi, l’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è uguale all’importo degli utili di periodo o di fine esercizio moltiplicato per il tasso di distribuzione degli utili. 5.   Il tasso di distribuzione degli utili è determinato sulla base della politica dei dividendi approvata per il periodo pertinente dall’organo di amministrazione o da altri organi competenti. 6.   Se la politica dei dividendi prevede un intervallo di valori, invece di un valore fisso, per il tasso di distribuzione degli utili, ai fini del paragrafo 2 è usato il limite superiore dell’intervallo. 7.   In mancanza di una politica dei dividendi approvata oppure se, a giudizio dell’autorità competente, è probabile che l’ente non applichi la propria politica dei dividendi, o ancora se questa politica non costituisce un principio prudente su cui determinare l’importo della deduzione, il tasso di distribuzione degli utili si basa sul maggiore dei due elementi seguenti: a) la media dei tassi di distribuzione degli utili dei tre anni precedenti all’anno in esame; b) il tasso di distribuzione degli utili dell’anno che precede l’anno in esame. 8.   L’autorità competente può consentire all’ente di aggiustare il calcolo del tasso di distribuzione degli utili di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), per escludere i dividendi straordinari distribuiti nel periodo in questione. 9.   Per determinare l’importo dei dividendi prevedibili da dedurre si tiene conto degli eventuali limiti di natura normativa imposti alle distribuzioni, e in particolare dei limiti introdotti ai sensi dell’articolo 141 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’importo degli utili dopo la deduzione degli oneri prevedibili soggetti a tali limiti può essere incluso integralmente negli elementi del capitale primario di classe 1 laddove si soddisfi la condizione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se tali limiti sono applicabili, i dividendi prevedibili da dedurre si basano sul piano di conservazione del capitale concordato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE. 10.   L’importo dei dividendi prevedibili da distribuire in una forma che non riduca l’importo degli elementi del capitale primario di classe 1, ad esempio i dividendi in forma di azioni, non sono dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio da includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1. 11.   Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse ai dividendi prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
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