Art. 18
Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a un regime di solvibilità valutato come non equivalente a quello previsto al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE, secondo la procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, oppure non valutato, sono dedotti nel modo seguente:
a)
tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi, e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del paese terzo sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;
b)
qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
c)
qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo in eccesso supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
d)
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a requisiti prudenziali di solvibilità, qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1.
2. Se il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi propri, è stato valutato come equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE conformemente alla procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi detenuti sono trattati come strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate conformemente all’ della direttiva 2009/138/CE.
3. Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti applicano le deduzioni di cui all’articolo 44, lettera b), all’articolo 58, lettera b), o all’articolo 68, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:241:oj#art-18