Art. 17 · Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 17

Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Gli strumenti di capitale di enti finanziari ai sensi dell’, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotti in base ai seguenti calcoli: a) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’ente finanziario che li ha emessi e che, se l’ente finanziario è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1; b) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’emittente e che, se l’ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima e proporzionalmente più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano, sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1; c) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dal capitale primario di classe 1; d) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1 è insufficiente, il rimanente importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1; e) qualsiasi altro strumento incluso tra i fondi propri dell’ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d), è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1. 2.   Nei casi previsti al paragrafo 3, per gli strumenti di capitale detenuti gli enti applicano le deduzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base di un approccio di deduzione corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, per approccio di deduzione corrispondente si intende un approccio che applica la deduzione alla stessa componente del capitale alla quale apparterrebbe lo strumento di capitale se fosse emesso dall’ente stesso. 3.   Le deduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi: a) se l’ente finanziario è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte dell’autorità competente e sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale approccio si applica agli enti finanziari di un paese terzo soltanto dopo che sia stata effettuata la valutazione dell’equivalenza del regime prudenziale del paese terzo in questione a norma di tale regolamento e che sia stato concluso che tale regime è almeno equivalente a quello applicato nell’Unione; b) se l’ente finanziario è un istituto di moneta elettronica ai sensi dell’ della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e non beneficia di deroghe facoltative di cui all’ della direttiva; c) se l’ente finanziario è un istituto di pagamento ai sensi dell’ della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e non beneficia di alcuna deroga secondo quanto previsto all’ di tale direttiva; d) se l’ente finanziario è un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’ della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o una società di gestione ai sensi dell’, paragrafo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
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