Art. 14 · Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 14

Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2.   La compensazione tra le attività fiscali differite e le passività fiscali differite associate si svolge separatamente per ciascun soggetto passivo. Le passività fiscali differite associate si limitano a quelle derivanti dalla normativa fiscale della stessa giurisdizione delle attività fiscali differite. Per calcolare le attività e le passività fiscali differite a livello consolidato, un soggetto passivo comprende, qualunque sia il loro numero, soggetti rientranti nello stesso gruppo fiscale, consolidato fiscale, unità a fini fiscali o dichiarazione dei redditi consolidata ai sensi della normativa nazionale applicabile. 3.   L’importo delle passività fiscali differite associate ammissibili alla compensazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è pari alla differenza tra l’importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b): a) l’importo delle passività fiscali differite rilevate conformemente alla disciplina contabile applicabile; b) l’importo delle passività fiscali differite associate derivanti dalle attività immateriali e dalle attività dei fondi pensione a prestazioni definite.
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