Art. 12
Il concetto di plusvalenza ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Il concetto di plusvalenza ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il concetto di plusvalenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l’ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell’ente nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione.
2. La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:
a)
il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte;
b)
il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente.
3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in questo contesto, al futuro «margine positivo» previsto ai sensi dell’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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