Art. 9
Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi
In vigore dal 7 gen 2014
Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi
Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni:
a)
le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche;
b)
le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all’attuazione dei programmi.
Storico versioni
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