Art. 9 · Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi

Art. 9

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi

In vigore dal 7 gen 2014
Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni: a) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche; b) le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all’attuazione dei programmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:240:oj#art-9