Art. 7 · Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell’accordo di partenariato

Art. 7

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell’accordo di partenariato

In vigore dal 7 gen 2014
Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell’accordo di partenariato Gli Stati membri forniscono in relazione all’accordo di partenariato almeno le seguenti informazioni: a) l’elenco dei partner coinvolti nella preparazione dell’accordo di partenariato; b) le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner, comprese le azioni intraprese in termini di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità; c) il ruolo dei partner nella preparazione dell’accordo di partenariato; d) i risultati della consultazione con i partner e una descrizione del suo valore aggiunto nella preparazione dell’accordo di partenariato.
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