Art. 6 · Preparazione dell’accordo di partenariato

Art. 6

Preparazione dell’accordo di partenariato

In vigore dal 7 gen 2014
Preparazione dell’accordo di partenariato Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda: a) l’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per paese; b) le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell’accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro; c) la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi; d) l’elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento dell’Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti; e) le modalità per garantire un approccio integrato all’uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari; f) le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate; g) l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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