Art. 16
Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi
In vigore dal 7 gen 2014
Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi
1. Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell’ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine.
2. Le autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione consultano i partner sulle relazioni che sintetizzano le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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