Art. 2
In vigore dal 6 gen 2014
I mangimi che figurano nell'allegato del presente regolamento e di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono già stati immessi legalmente sul mercato anteriormente al 1o settembre 2010, prodotti ed etichettati entro il 27 luglio 2014 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. Se tali mangimi sono destinati ad animali domestici, la data indicata nell'ultima frase è il 27 gennaio 2016.
Storico versioni
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