Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009
In vigore dal 6 gen 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009
Il regolamento (CE) n. 640/2009 è così modificato:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;
b)
ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;
c)
ai motori progettati per funzionare esclusivamente:
i)
a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare;
ii)
a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C;
iii)
a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;
iv)
a temperature dell’aria ambiente inferiori a – 30 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento ad acqua;
v)
a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 0 °C o superiore a 32 °C; oppure
vi)
in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
d)
in motori auto frenanti,
ad eccezione dei requisiti in materia d'informazioni di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.
(*1)
GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.»
"
2)
L’allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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