Art. 3 · Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 3

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 20 dic 2013
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013 Al fine della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti specifiche correlate a un’esposizione come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione oppure come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnati dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’.
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