Art. 1
Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 20 dic 2013
Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini del presente regolamento, gli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ad opera di un ente sono uguali a tutti gli importi portati in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente al fine di riflettere le perdite esclusivamente connesse al rischio di credito in conformità alla disciplina contabile applicabile e rilevate in quanto tali nel conto profitti e perdite, indipendentemente dal fatto che derivino da riduzioni di valore, rettifiche di valore o accantonamenti per elementi fuori bilancio.
Gli importi generati a norma del primo comma e rilevati durante l’esercizio possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche unicamente se i rispettivi importi sono stati dedotti dal capitale primario di classe 1 dell’ente, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso di utili intermedi o di fine esercizio non approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento, tramite una corrispondente riduzione immediata del capitale primario di classe 1 per la determinazione dei fondi propri.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi dall’ente nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) se soddisfano entrambi i criteri seguenti:
a)
sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate;
b)
riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite.
3. Tutti gli altri importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).
4. Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, l’ente include le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche:
a)
le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato;
b)
le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate.
5. L’ente include sempre le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al paragrafo 3:
a)
le perdite rilevate nel conto profitti e perdite in relazione a strumenti misurati al valore equo che comportano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile;
b)
le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente;
c)
le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite.
Storico versioni
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