Art. 5 · Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri nel periodo transitorio

Art. 5

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri nel periodo transitorio

In vigore dal 20 dic 2013
Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri nel periodo transitorio In deroga all’, durante il periodo compreso tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2017, per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi aggiuntivi riguardanti i fondi propri secondo quanto previsto dall’articolo 492, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello transitorio per la pubblicazione di informazioni sui fondi propri di cui all’allegato VI, in base alle istruzioni contenute nell’allegato VII, anziché il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all’allegato IV in base alle istruzioni contenute nell’allegato V.
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