Art. 4 · Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri

Art. 4

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri

In vigore dal 20 dic 2013
Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri Per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi specifici riguardanti i fondi propri di cui all’articolo 437, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all’allegato IV, in base alle istruzioni contenute nell’allegato V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:1423:oj#art-4