Art. 7
In vigore dal 19 dic 2013
1. Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
le domande di titoli d’esportazione di cui all’ presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell’ambito di applicazione dell’;
b)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell’;
c)
nel caso di cui all’, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d’esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:
a)
il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all’, paragrafo 3;
b)
la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c)
il tasso della restituzione applicabile;
d)
l’importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.
3. Gli Stati membri notificano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d’esportazione non utilizzati.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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