Art. 2
In vigore dal 19 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1)
l’allegato 1 è così modificato:
a)
la voce «DANIMARCA-FRANCIA è soppressa;
b)
la voce «DANIMARCA-PAESI BASSI» è soppressa;
c)
la voce «GRECIA-PAESI BASSI» è soppressa;
d)
la voce «SPAGNA-PAESI BASSI» è soppressa;
e)
alla voce «FRANCIA-LUSSEMBURGO»:
i)
i punti a) e b) sono soppressi;
ii)
i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:
«a)
L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972;
b)
Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72»;
f)
alla voce «FRANCIA-PAESI BASSI»:
i)
i punti b) e c) sono soppressi;
ii)
il punto a) è sostituito dal seguente:
«L’accordo del 28 aprile 1997 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici a norma dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72»;
g)
la voce «ITALIA-PAESI BASSI» è soppressa;
h)
alla voce «PAESI BASSI-REGNO UNITO»:
i)
il punto b) è soppresso;
ii)
il punto a) è sostituito dal seguente:
«L’, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954
»;
2)
nell’allegato 5, dopo la voce «GERMANIA» è aggiunta una nuova voce «PAESI BASSI».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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