Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato: 1) l’allegato 1 è così modificato: a) la voce «DANIMARCA-FRANCIA è soppressa; b) la voce «DANIMARCA-PAESI BASSI» è soppressa; c) la voce «GRECIA-PAESI BASSI» è soppressa; d) la voce «SPAGNA-PAESI BASSI» è soppressa; e) alla voce «FRANCIA-LUSSEMBURGO»: i) i punti a) e b) sono soppressi; ii) i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti: «a) L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972; b) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72»; f) alla voce «FRANCIA-PAESI BASSI»: i) i punti b) e c) sono soppressi; ii) il punto a) è sostituito dal seguente: «L’accordo del 28 aprile 1997 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici a norma dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72»; g) la voce «ITALIA-PAESI BASSI» è soppressa; h) alla voce «PAESI BASSI-REGNO UNITO»: i) il punto b) è soppresso; ii) il punto a) è sostituito dal seguente: «L’, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954 »; 2) nell’allegato 5, dopo la voce «GERMANIA» è aggiunta una nuova voce «PAESI BASSI».
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