Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato: 1) nell’allegato VIII, la parte 2 è così modificata: a) alla voce «AUSTRIA», il punto a) è sostituito da: «a) Le pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004»; b) dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce: «REPUBBLICA CECA Pensioni versate a carico del regime nell’ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali»; 2) nell’allegato XI, alla voce «PAESI BASSI», il seguente punto fa) è inserito dopo il punto f): «fa) Le persone di cui all’articolo 69, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), che l’ultimo giorno del mese precedente a quello del compimento del 65o anno di età stiano percependo una pensione o un’indennità considerata, secondo il paragrafo 1, punto f) della presente voce, come una pensione pagabile a norma della legislazione neerlandese, sono considerate persone richiedenti a termini dell’articolo 22 del presente regolamento fino al raggiungimento dell’età pensionabile di cui all’articolo 7 bis dell’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione generale per le pensioni di vecchiaia)».
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