Art. 1
In vigore dal 19 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1)
nell’allegato VIII, la parte 2 è così modificata:
a)
alla voce «AUSTRIA», il punto a) è sostituito da:
«a)
Le pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004»;
b)
dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce:
«REPUBBLICA CECA
Pensioni versate a carico del regime nell’ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali»;
2)
nell’allegato XI, alla voce «PAESI BASSI», il seguente punto fa) è inserito dopo il punto f):
«fa)
Le persone di cui all’articolo 69, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), che l’ultimo giorno del mese precedente a quello del compimento del 65o anno di età stiano percependo una pensione o un’indennità considerata, secondo il paragrafo 1, punto f) della presente voce, come una pensione pagabile a norma della legislazione neerlandese, sono considerate persone richiedenti a termini dell’articolo 22 del presente regolamento fino al raggiungimento dell’età pensionabile di cui all’articolo 7 bis dell’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione generale per le pensioni di vecchiaia)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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