Art. 1 · Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

Art. 1

Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

In vigore dal 18 dic 2013
Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime 1.   Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1151/2012, nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata. Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale. 2.   Tutte le restrizioni all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
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