Art. 6
Controllo
In vigore dal 18 dic 2013
Controllo
1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all’, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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