Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 18 dic 2013
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);
b)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i)
qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii)
qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d)
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e)
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
2. Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
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