Art. 4 · Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento

Art. 4

Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento

In vigore dal 17 dic 2013
Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento 1.   Il formato della comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 14, 16 o 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013 è fissato nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri trasmettono la comunicazione della decisione di cui al paragrafo 1 entro un termine di due mesi dalla data della suddetta decisione. 3.   Le comunicazioni devono essere trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML deve essere inviato alla Commissione come allegato alla casella funzionale di posta elettronica: MARE-B2@ec.europa.eu indicando come oggetto: comunicazione sulle PO/IBO.
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