Art. 3 · Revisione dei piani

Art. 3

Revisione dei piani

In vigore dal 17 dic 2013
Revisione dei piani 1.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano riveduto presentato a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli del medesimo regolamento, essa approva tale piano entro quattro settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’organizzazione di produttori. 2.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti dal piano presentato, ne informa l’organizzazione di produttori entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’organizzazione di produttori presenta un piano modificato entro due settimane. 3.   Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane dal ricevimento del medesimo. 4.   Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano riveduto ai sensi dei paragrafi 1 o 3, il piano è considerato approvato.
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