Art. 2
Termini e procedure per la presentazione dei piani
In vigore dal 17 dic 2013
Termini e procedure per la presentazione dei piani
1. Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali competenti entro la fine del febbraio 2014. Le organizzazioni di produttori riconosciute dopo il 1o gennaio 2014 presentano i loro primi piani alle autorità nazionali competenti otto settimane dopo il loro riconoscimento. I piani successivi sono presentati otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore.
2. Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano presentato da un’organizzazione di produttori sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli del regolamento (UE) n. 1379/2013, essa approva tale piano entro sei settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’organizzazione di produttori.
3. Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti da un piano presentato, ne informa l’organizzazione di produttori entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’organizzazione di produttori presenta un piano modificato entro due settimane.
4. Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane a decorrere dal ricevimento del medesimo.
5. Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano a norma dei paragrafi 2 o 4, il piano è considerato approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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