Art. 5
Dati personali - Diritti dei singoli
In vigore dal 17 dic 2013
Dati personali - Diritti dei singoli
1. Le persone alle quali è stato rilasciato un lasciapassare hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e, se del caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.
2. Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall'obbligo di fornirle. Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, è consentito il rilevamento delle impronte delle altre dita. Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, è ammesso il rilascio di un lasciapassare temporaneo avente una validità di dodici mesi o inferiore.
3. Il lasciapassare non può contenere nessun'altra informazione leggibile a macchina oltre a quelle previste dal presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei lasciapassare possono essere usati solo per verificare:
—
l'autenticità del documento;
—
l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili.
5. I dati personali sono protetti, in particolare contro l'accesso non autorizzato, e ne sono garantite l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
6. L'accesso alle impronte digitali contenute nel supporto di memorizzazione del lasciapassare è concesso unicamente dalla Commissione ai paesi terzi secondo le condizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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