Art. 4 · Validità

Art. 4

Validità

In vigore dal 17 dic 2013
Validità 1.   Fatto salvo l', paragrafo 2, il lasciapassare è rilasciato per un periodo non superiore a sei anni e non inferiore a dodici mesi subordinatamente alle condizioni di restituzione specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 4. Il periodo di validità è adattato alla durata del mandato per un membro di un'istituzione, alla durata del soggiorno o del distacco per un funzionario o alla durata del contratto per un agente temporaneo o un agente contrattuale. 2.   Tutti i lasciapassare scaduti o sprovvisti di pagine bianche per l'apposizione di visti devono essere restituiti all'autorità di emissione affinché siano formalmente annullati o rinnovati. I lasciapassare sono restituiti anche nel caso in cui il titolare lasci la sua funzione o il servizio. Il presente paragrafo si applica anche ai richiedenti speciali di cui all', paragrafo 1. In ogni caso, quando un titolare originario restituisce il proprio lasciapassare, anche i membri della famiglia da questo dipendenti restituiscono il loro lasciapassare.
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