Art. 3
Regime linguistico
In vigore dal 17 dic 2013
Regime linguistico
Il lasciapassare è rilasciato in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione come indicato nell'allegato I. La presentazione dei dati anagrafici tiene conto delle raccomandazioni dell'ICAO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1417:oj#art-3