Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il pagamento dei dazi imposti sui prodotti per i quali la sospensione è stata revocata a titolo temporaneo sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione sul mercato interno delle Isole Canarie. 2.   Entro il periodo massimo di dodici mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, conformemente all'articolo 349 del trattato, adotta una decisione definitiva in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo. 3.   Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
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