Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell’allegato del presente regolamento sono sospesi completamente per i quantitativi fissati nell’allegato stesso. 2.   La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
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