Art. 1 · Finanziamento

Art. 1

Finanziamento

In vigore dal 17 dic 2013
L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 Finanziamento 1.   La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il periodo compreso 2014-2017 è pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020. 2.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario. 3.   La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio.".
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