Art. 6
Tipi di azioni
In vigore dal 17 dic 2013
Tipi di azioni
1. Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:
a)
attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
b)
attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari;
c)
attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica quale strumento per migliorare l'accesso degli cittadini alla giustizia;
d)
sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria; e sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni non governative.
2. La rete europea di formazione giudiziaria riceve una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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