Art. 4 · Obiettivi specifici

Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivi specifici 1.   Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici: a) facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; b) sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune; c) facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, e promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i diritti della difesa; d) sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma "Salute per la crescita"; 2.   Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a: a) incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte dell'opinione pubblica; b) migliorare la conoscenza del diritto dell'Unione, comprese le norme sostanziali e procedurali, gli strumenti di cooperazione giudiziaria e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il diritto comparato, al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; c) sostenere l'attuazione e l'applicazione efficaci, completi e coerenti degli strumenti dell'Unione negli Stati membri nonché il loro monitoraggio e la loro valutazione; d) promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche del diritto civile e penale, nonché dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e rafforzare la fiducia reciproca; e) migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia; f) migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni.
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