Art. 14 · Monitoraggio e valutazione

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 dic 2013
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione monitora annualmente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni intraprese nell’ambito dello stesso, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e non-discriminazione. 2.   La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione annuale di monitoraggio basata sugli indicatori di cui all', paragrafo 2, e sull'impiego dei finanziamenti disponibili; b) una relazione di valutazione intermedia entro il 30 giugno 2018; c) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2021. 3.   La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all’. 4.   La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo. 5.   Le valutazioni esaminano anche il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate le questioni di uguaglianza di genere e le questioni relative alla non-discriminazione.
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