Art. 3 · Obiettivo generale

Art. 3

Obiettivo generale

In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivo generale L'obiettivo generale del programma è contribuire, conformemente all', all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace.
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