Art. 14
Indicatori
In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori
1. A norma dell', gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all' sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri:
a)
numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;
b)
numero di soggetti interessati che hanno partecipato, tra l'altro, ad attività di formazione, scambi, visite di studio, laboratori e seminari finanziati dal programma;
c)
miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione e, se del caso, dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione nei gruppi partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;
d)
numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera;
e)
valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa)sostenibilità;
f)
copertura geografica delle attività finanziate dal programma;
g)
numero di richieste e sovvenzioni per ciascun obiettivo specifico;
h)
livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi in relazione a ciascun obiettivo specifico.
3. Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro:
a)
il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;
b)
il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);
c)
gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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