Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2013
1.   I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni. 4.   Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. 5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in forma cartacea, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sotto indicato. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base se la parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (a diffusione limitata) (6) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (consultabile da tutte le parti interessate). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del commercio Direzione H Ufficio: N105 08/020 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 2 22962219 E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu
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