Art. 5
Modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005
L'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:
a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"4 quater. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il contributo del FEASR può essere innalzato fino a un massimo del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni che possono ricevere finanziamenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Detti tassi si applicano alle spese ammissibili di nuova introduzione nelle dichiarazioni certificate di spesa, fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015, nel caso in cui lo Stato membro, alla data del 20 dicembre 2013, o successivamente, soddisfi una delle seguenti condizioni:";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga prevista nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare il proprio programma di sviluppo rurale di conseguenza. La deroga si applica a partire dall’approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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