Art. 9 · Complementarità, conformità e coordinamento

Art. 9

Complementarità, conformità e coordinamento

In vigore dal 17 dic 2013
Complementarità, conformità e coordinamento 1.   I contributi finanziari a valere sul FEG non sostituiscono le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. 2.   L'assistenza a favore dei beneficiari interessati integra le azioni realizzate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione. 3.   Il contributo finanziario a valere sul FEG è limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno temporaneo, una tantum, ai beneficiari interessati. Le azioni sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, anche per quanto concerne le norme in materia di aiuti di Stato. 4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dei fondi dell'Unione. 5.   Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario a valere sul FEG non ricevano assistenza anche da altri strumenti finanziari dell'Unione.
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