Art. 4
Criteri di intervento
In vigore dal 17 dic 2013
Criteri di intervento
1. Si concede un contributo finanziario a valere sul FEG quando sussistono le condizioni stabilite all' e hanno come conseguenza:
a)
il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata alle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;
b)
il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI, tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2, oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori o di lavoratori autonomi in due regioni combinate sia superiore a 500.
2. Nei di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d'intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell'importo annuo massimo del FEG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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