Art. 19 · Relazione biennale

Art. 19

Relazione biennale

In vigore dal 17 dic 2013
Relazione biennale 1.   Entro il 1o agosto 2015 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresi i i dati statistici relativi al reinserimento professionale dei beneficiari assistiti per Stato membro e la complementarità di tali azioni con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. Essa dovrebbe comprendere inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridimensionate per mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità. 2.   La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
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